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Quanto segue fa parte integrante del Testo di Garanzia di Chirurgia Estetica Salus, che verrà sottoscritto e firmato congiuntamente alla dichiarazione di consenso informato, preliminarmente all'intervento:
In base alle normative vigenti, il chirurgo plastico risponde per legge e si fa totalmente carico del buon esito dell'intervento di chirurgia estetica. Le prerogative obbligatorie del chirurgo plastico, concernenti l'iscrizione all'albo professionale, la copertura assicurativa e la pratica clinica, lo rendono pienamente e legalmente idoneo ed abilitato ad eseguire interventi di chirurgia estetica con anestesia generale. In conformità con la legge argentina ed europea, l’equipe medica ha la responsabilità di porre ogni cura nell’atto di chirurgia plastica, assumendo piena responsabilità del proprio operato. Tanto il Chirurgo plastico quanto la Clinica sono inoltre in regola con le necessarie e obbligatorie assicurazioni professionali di mala praxi, che li impegna con responsabilità civile e penale al risarcimento economico e ad effettuare un nuovo intervento riparatore. (arts. 1073 á 1090 del Código Civil).
NORME DI GARANZIA:
Articolo 1
In base alle normative vigenti del Codice Civile Argentino, il chirurgo risponde per legge e si fa totalmente carico del buon esito dell'intervento.
Articolo 2
Le prerogative obbligatorie del chirurgo, concernenti l'iscrizione all'albo professionale, la copertura assicurativa e la pratica clinica, lo rendono pienamente e legalmente idoneo ed abilitato ad eseguire interventi di chirurgia estetica con anestesia generale.
Articolo 3
In conformità con la legge argentina ed europea, l’equipe medica ha la responsabilità di porre ogni cura nell’atto chirurgico, assumendo piena respnsabilità del proprio operato.
Articolo 4
Tanto il Chirurgo quanto la Clinica sono in regola con le necessarie e obbligatorie assicurazioni professionali di Mala Praxi, che li impegnano con responsabilità civile e penale al risarcimento economico e ad effettuare un nuovo intervento riparatore. (arts. 1073 á 1090 del Código Civil).
Articolo 5
Tanto il Chirurgo quanto la Clinica osservano i doveri e le obbligazioni di natura etica e giuridica stabiliti dall'Associazione Medica Argentina, e in particolare:
(dal codice di etica per l'equipe sanitaria 2001 XXI sec. anno1)
LIBRO I - DELL’ ETICA GENERALE
Capitolo III - DELLA FORMAZIONE ETICA IN MEDICINA
Art. 20. I membri dell’ équipe sanitaria devono essere impegnati ai diritti e alle garanzie contenute nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in vigore, i quali diritti e garanzie non escludono altri che, inerenti all’ essere umano, non vi sono espressamente indicati.
LIBRO II - DELL’ ESERCIZIO PROFESSIONALE
Capitolo IV - DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’ ÉQUIPE SANITARIA
Art. 49. I membri dell’ équipe sanitaria devono limitare le proprie funzioni e capacità ai titoli o ai certificati abilitanti conseguiti. L’ Assistenza della Salute deve essere qualificata da un curriculum basato su principi scientifici.
Art. 53. L’ équipe sanitaria è obbligata a generare la maggiore efficacia nello svolgimento della professione, assicurando il migliore livello nella Qualità dell’assistenza, per cui deve mantenere un adeguato aggiornamento delle conoscenze assecondando i progressi della scienza.
Art. 59. I membri dell’ équipe sanitaria devono soltanto utilizzare o segnalare prodotti di ogni specie ma dalla qualità garantita e accertata.
Art. 62. Vi è responsabilità professionale con effetti legali da parte di un membro dell’ équipe sanitaria nei seguenti casi:
- qualora commettesse un crimine contro il diritto ordinario;
- qualora per negligenza, imperizia, imprudenza o abbandono inescusabile, arrecasse un danno.
Art. 67. I membri dell’ équipe sanitaria sono responsabili dei rischi, delle reazioni e dei risultati sfavorevoli, immediati o mediati, dalla previsione impossibile o difficile nel campo della prassi medica qualora essi prescindessero o eseguissero procedure o cure scientificamente non convalidate.
Capitolo V - DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI ASSISTITI
Art. 77. L’assistito ha il diritto all’ informazione necessaria per arrivare al consenso comprensivo della diagnosi, della prognosi, della terapia e delle cure preventive primarie o secondarie, relative al proprio stato di salute. L’assistito, i congiunti o il legale rappresentante sono obbligati a sottoscrivere il “Consenso informato” nei casi in cui i professionisti lo ritenessero necessario.
Capitolo XIII - DEI RAPPORTI FRA I MEMBRI DELL’ ÉQUIPE SANITARIA E L’ ISTITUZIONE SANITARIA
Art. 214. Incorrono in grave mancanza etica le Istituzioni sanitarie e i loro dirigenti o amministratori qualora assumessero professionisti ed équipe di professionisti i cui membri non avessero i requisiti previsti da questo Codice. Lo stesso principio è applicabile nel caso in cui imponessero mansioni al di fuori delle funzioni o delle competenze di ogni professionista.
Art. 215. Le istituzioni sanitarie devono tenere le risorse e la struttura fisica nelle condizioni proprie e ambientali di lavoro come previsto dalla normativa in vigore in materia e con l’ attrezzatura ed il materiale di biosicurezza che garantiscano la qualità dell’ assistenza sanitaria e che prevengano le malattie di lavoro del personale addetto. All’ uopo devono essere implementati sistemi di certificazione e di controllo della qualità.